ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I - ORGANI POLITICI DEL COMUNE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 7
Organi
1. - Sono organi del Comune: il Consiglio, Ia Giunta e il Sindaco.
2. - Il Sindaco e il Consiglio sono eletti dai cittadini del comune a suffragio universale. Gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco.
Articolo 8
Pubblicità delle spese elettorali
1. - Ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista collegata devono presentare, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sopportare per la campagna elettorale e a cui ci si intende vincolare.
2. - Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale e avviso al pubblico.
3. - Entro i venti giorni feriali successivi a quello dell'intervenuta elezione, il Sindaco, tutti gli altri candidati Sindaci e i rappresentanti delle liste presentano al Segretario Comunale il rendiconto analitico delle spese sopportate da ciascuno, raggruppate per categoria.
4. - I rendiconti sono pubblicati all'albo Pretorio del Comune a partire dal venticinquesimo giorno feriale successivo all'elezione del Sindaco e per una durata di trenta giorni consecutivi, con contemporaneo avviso al pubblico nelle forme più opportune.
5. - I preventivi ed i rendiconti restano depositati in Comune a disposizione di chiunque. Copia degli stessi sono rilasciate a richiesta.
6. - Ai candidati e alle liste che non osservino gli obblighi suddetti è comminata dal Segretario Generale la sanzione prevista per la contravvenzioni ai regolamenti comunali.
Articolo 9
Assicurazione e tutela giudiziale degli organi
1. - Il Sindaco, il Presidente del Consiglio, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, unitamente al segretario generale, al direttore generale ed ai Responsabili di uffici e servizi, vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni.
2. - Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Sindaco, il Presidente del Consiglio, di un Assessore o di un Consigliere, ovvero del segretario generale o del direttore generale di altro dipendente, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e/o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 10
Costituzione e composizione
1. - Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, è organo sovrano ed ha autonomia organizzativa e funzionale. Con norme regolamentari verranno fissate le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
2. - Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da un numero di consiglieri stabilito dalla legge in rapporto alla dimensione demografica del Comune.
Articolo 11
Competenze generali
1. - Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi ed ai criteri indicati nella legge e nel presente Statuto, con le modalità e procedimenti stabiliti nelle norme regolamentari. Definisce gli indirizzi politico-amministrativi del Comune e ne controlla l'attuazione mediante l'adozione degli atti attribuiti a tal fine dalle Leggi.
2. - Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. - Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. - Il consiglio partecipa alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Articolo 12
Convocazione della prima seduta del consiglio
1. - La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Essa è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto.
2. - Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio procede all'esame della condizione degli eletti, a norma del capo ll, titolo lll del Testo Unico, ed alla convalida della loro elezione.
3. - Dopo l'adempimento di cui al comma precedente il Consiglio procede, di norma, con il seguente ordine:
1) elegge il Presidente e Vice Presidente;
2) riceve il giuramento del Sindaco;
3) riceve la comunicazione del Sindaco circa la composizione della Giunta Comunale;
4) provvede alla nomina della commissione elettorale comunale.
Articolo 13
Organizzazione e funzionamento del consiglio
1. - Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie, con i criteri e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. - L'avviso con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
3. - Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, che ne presiede i lavori. In caso di impossibilità del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente e in caso di impossibilità di quest'ultimo dal Consigliere Anziano, individuato con le modalità indicate all'art. 40 del Testo Unico.
4. - Gli argomenti posti all'ordine del giorno verranno presentati alla Conferenza dei Capi Gruppo almeno quarantotto ore prima dell'adunanza consigliare.
5. - Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su questioni concernenti persone. Con regolamento verranno definiti gli argomenti per la cui trattazione le adunanze devono tenersi in forma segreta.
6. - Per la validità delle adunanze del Consiglio comunale in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare il Sindaco. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco.
Articolo 14
Il Presidente del Consiglio Comunale - Poteri e funzioni
1. - Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta riservata alla convalida degli eletti procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente e di un Vice Presidente, che durano in carica sino alla scadenza "ex lege" del Consiglio Comunale e sono rieleggibili.
2. - L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Se nessun candidato ottiene la suddetta maggioranza, nella seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
3. - Eletto il Presidente si procede successivamente all'elezione del Vice Presidente. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.
4. - Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal Presente Statuto e dai regolamenti. Egli assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. - Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale nelle sue articolazioni previste dallo Statuto.
6. - Il Presidente è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. In particolare, il Presidente ha facoltà di:
a) sospendere e sciogliere l'adunanza e ordinare l'espulsione di chiunque sia causa di disordine o non consenta, per manifesta volontà di turbativa, il regolare svolgimento dei lavori;
b) sospendere il Consiglio Comunale ogni qualvolta lo ritenga necessario per consultazioni o approfondimenti.
7. - Il Presidente del Consiglio Comunale, salvo i casi in cui sia previsto, non è componente di Commissioni consiliari permanenti, cui per altro può intervenire.
8. - Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
9. - Il Presidente ed il Vice Presidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.
Articolo 15
Status dei Consiglieri
1. - La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano, senza vincolo di mandato, I'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. - I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.
3. - Nel caso di sospensione di un consigliere, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, con le modalità previste dal Testo Unico.
4. - Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero semestre, senza giustificati motivi, il presidente del consiglio avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza entro 30 giorni dalla scadenza del semestre.
5. - Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, Sindaco incluso, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.
6. - Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede comunale per motivi contingenti.
7. - Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate in forma scritta al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga.
Articolo 16
Diritti e doveri dei Consiglieri
1. - Nell'ambito del Consiglio Comunale si costituiscono i Gruppi Consiliari, in relazione alla lista di appartenenza ed indipendentemente dal numero, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
2. - Entro dieci giorni dalla prima seduta successiva alle elezioni del Consiglio, i Consiglieri debbono comunicare al Presidente del Consiglio Comunale, per iscritto, a quale gruppo consiliare intendano appartenere. I Consiglieri che non abbiano provveduto in termini alla predetta comunicazione, formano un unico Gruppo misto, indipendentemente dal loro numero, salvo diversa volontà da esprimersi secondo le modalità indicate dal Regolamento. Nel corso della tornata amministrativa, i Consiglieri dovranno comunicare tempestivamente al Presidente, per iscritto, gli eventuali mutamenti intercorsi in ordine all'appartenenza ai rispettivi Gruppi.
3. - Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. - Presso il Palazzo Municipale o presso altra idonea struttura comunale viene messo a disposizione dei Gruppi Consiliari apposito locale.
Articolo 20
Conferenza dei Capi-Gruppo
1. - Entro 30 giorni dalla prima seduta del Consiglio ciascun Gruppo è tenuto a designare il Capogruppo, per la costituzione della Conferenza dei Capi-Gruppo. In caso di mancata designazione entro il termine stabilito, si considera Capogruppo il Consigliere che ha riportato la maggiore cifra individuale nella lista di appartenenza.
2. - Dell'avvenuta designazione e dell'elenco degli appartenenti al Gruppo, come di ogni successivo mutamento, è data comunicazione per iscritto al Presidente, che ne riferisce al Consiglio.
3. - I Capi Gruppo si riuniscono in una Conferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale per esercitare le funzioni indicate dai Regolamenti.
4. - Il Presidente convoca altresì, entro cinque giorni la Conferenza dei Capi Gruppo ogni qual volta lo richiedano il Sindaco o due Capi Gruppo.
CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE
Articolo 21
Giunta comunale - Attribuzioni
1. - La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
2. - Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze - previste dalle leggi e dal presente Statuto - del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Funzionari responsabili delle Aree e dei Servizi.
3. - Svolge in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull'attività svolta.
Articolo 22
Nomina e composizione
1. - La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, da un minimo di 5 ad un massimo di 7 Assessori tra cui il Vice Sindaco. La determinazione del numero compete al Sindaco.
2. - Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, promuovendo, a pari requisiti, la presenza di entrambi i sessi.
3. - Il Vice Sindaco e gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio Comunale purché siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti dalla legge.
4. - Gli Assessori partecipano alle sedute del consiglio comunale e intervengono nella discussione senza diritto di voto.
Articolo 23
Requisiti del vice sindaco e degli assessori
1. - I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessori devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. - L'accettazione della nomina a Vice Sindaco e ad Assessore comporta la cessazione automatica della carica di Consigliere eventualmente ricoperta in questo Comune.
3. - La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui ai commi precedenti.
4. - I componenti la Giunta comunale competenti di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
Articolo 24
Funzionamento della giunta
1. - La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. - Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico.
3. - Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
Articolo 25
Cessazione della carica di assessore
1. - Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. - Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. - Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
CAPO IV - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE
Articolo 26
Deliberazioni degli organi collegiali - Modalità e procedure
1. - Gli organi collegiali, in prima convocazione, deliberano validamente con la presenza della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salve maggioranze qualificate previste espressamente dalle leggi o dallo statuto e salvo il voto favorevole della metà più 1 dei voti validi, nel caso di votazioni che richiedono indicazioni uni o plurinominali.
2. - Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere, a scrutinio segreto, le deliberazioni concernenti persone, allorquando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e/o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. - L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai responsabili degli uffici e dei servizi. Il Segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento.
4. - I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.
Articolo 27
Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione
1. - Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. - Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra i contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.
CAPO V - IL SINDACO
Articolo 28
Sindaco
1. - Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. - Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Generale, al Direttore, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonchè sull'esecuzione degli atti.
3. - Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. - Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
5. - Il Sindaco entro centoventi giorni dal suo giuramento presenta al consiglio comunale, sentita la Giunta comunale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. - Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
Articolo 29
Giuramento del Sindaco
1. - Il Sindaco effettua davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Articolo 30
Attribuzioni di amministrazione
1. - Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonchè l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
c) convoca i comizi per i referendum;
d) nomina il Segretario Generale, scegliendolo nell'apposito albo;
e)nomina e revoca, previa deliberazione di Giunta, il Direttore generale ovvero ne affida le relative funzioni al Segretario Generale;
f) affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per l'assistenza legale, salvo che l'individuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;
g) nomina i componenti delle commissioni comunali, ad eccezione di quelle riservate per legge al Consiglio, recependo nell'atto di nomina le eventuali designazioni riservate al Consiglio o a terzi;
h)nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi di responsabili di uffici e servizi, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'ente. Nei casi di vacanza di posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica;
i) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni;
j)coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla regione. D'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel comune, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti;
k) adotta ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
l) partecipa alla conferenza dei capigruppo.
Articolo 31
Rappresentanza dell'ente
1. - Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente.
2. - l'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun responsabile di uffici e servizi in base a una delega del Sindaco.
3. - La delega può essere di natura generale ovvero speciale, per il compimento di uno specifico atto.
4. - La delega può avere per oggetto il compimento dei seguenti atti:
- rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
- stipulazione di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.
Articolo 32
Attribuzioni di vigilanza
1. - Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le IPAB e le società cui partecipa l'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale per quanto di competenza;
d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società cui partecipa il comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Articolo 33
Attribuzioni di organizzazione
1. - Il Sindaco:
a) convoca e presiede la giunta, stabilendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno;
b) riceve le dimissioni degli Assessori;
c) ha facoltà di delegare agli Assessori i poteri che la legge gli attribuisce. In particolare il Sindaco può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
d) autorizza le missioni degli Assessori e del segretario comunale;
e) presiede le assemblee pubbliche nelle quali partecipa come rappresentante dell'ente.
Articolo 34
Attribuzioni quale ufficiale del Governo
1. - Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54 del Testo Unico, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle Leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. - Il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. - Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. - Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.
5. - Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
Articolo 35
Vice Sindaco
1. - Il Vice Sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco; sostituisce il Sindaco in caso di dimissioni, impedimento permanente, assenza, decadenza o decesso. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
2. - Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonchè pubblicato all'albo pretorio.
Articolo 36
Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
1. - Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
2. - L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di tre persone, eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. - La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi Consiliari.
4. - La Commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. - Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
Articolo 37
Mozioni di sfiducia
1. - Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni degli stessi.
2. - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. - La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE
Articolo 38
Principi e criteri generali
1. - L'organizzazione degli uffici e del personale del comune è improntata a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. - L'attività dell'amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quella di gestione che è svolta dai Responsabili di uffici e servizi, con le forme e secondo le modalità prescritte dal presente statuto e da appositi regolamenti.
3. - La gestione del lavoro è improntata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi;
b) analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro, con valutazione dei risultati conseguiti per ciascun progetto;
c) individuazione di responsabilità per i gestori dei programmi e dei progetti, qualora il mancato raggiungimento degli obiettivi concordati sia ad essi imputabile.
4. - Ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento gli organi di gestione, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ente, con autonomi poteri di spesa e di organizzazione, danno attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti. Nell'emanazione degli atti di indirizzo, la discrezionalità della scelta politica deve essere coniugata con la disponibilità delle risorse dell'ente. A tal fine la responsabilità di risultato è subordinata alla verifica di fattibilità, da effettuarsi con l'acquisizione del conforme parere del Responsabile di settore.
Articolo 39
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
1. - Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 40
Uffici di supporto agli organi di direzione politica
1. - Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie.
Articolo 41
Personale
1. - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. - Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale.
3. - Il comune promuove l'aggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli standars di qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
4. - Il Comune realizza il miglioramento delle prestazioni del personale, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane e con l'opportuno ammodernamento delle strutture, la formazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.
5. - Il regolamento di organizzazione disciplina, conformemente ai principi stabiliti dalla legge, le materie enumerate dall'art. 89 del Testo Unico.
Articolo 42
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. - I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione, che ne prevede i compiti e le funzioni nel rispetto della normativa vigente e dei contratti di lavoro del comparto.
Articolo 43
Incarichi a contratto
1. - La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. - La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, di alta specializzazione o funzionari dell'area direttiva, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
3. - I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato,salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Articolo 44
Collaborazioni esterne
1. - Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzione a termine.
2. - Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
CAPO II - SEGRETARIO COMUNALE
Articolo 45
Stato giuridico, trattamento economico e funzioni del Segretario Comunale
1. - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. - Il segretario generale svolge i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente nonchè esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
Articolo 46
Vice Segretario comunale
1. - Il Sindaco incarica, sentito il Segretario generale, un Vicesegretario provvisto dei requisiti per svolgere le funzioni di segretario comunale, scelto fra i funzionari apicali.
2. - Il Vicesegretario svolge funzioni ausiliarie e vicarie del Segretario generale sostituendolo in caso di vacanza, assenza o impedimento.
CAPO III - DIRETTORE GENERALE
Articolo 47
Direttore generale
1. - Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. - Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni assegnate. Compete in particolare al direttore generale:
a) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'art.197, comma 2, lett. a)del Testo Unico;
b) la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del citato Testo Unico.
3. - La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonchè in ogni altro caso di grave opportunità.
4. - Le funzioni del Direttore Generale sono quelle previste dalla legge, dai Regolamenti e dal Decreto Sindacale di nomina.
TITOLO III - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Articolo 48
Forme di gestione
1. - L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. - La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. - Per i servizi che si debbono gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale comunale.
4. - Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, I'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione ovvero consorzio.
5. - Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. - Il Comune, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
Articolo 49
Gestione in economia
1. - L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti che devono, fra l'altro, individuare l'unità organizzativa responsabile del servizio.
Articolo 50
Azienda speciale
1. - Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali comunali e consortili per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. - L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali comunali e consortili sono disciplinati dall'apposito Statuto e relativa convenzione, e da propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione.
3. - Il Presidente ed i Componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, nel caso in cui l'Azienda sia costituita dal solo Comune di Ciriè, mentre saranno nominati dall'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile, nel caso in cui dell'Azienda facciano parte anche altri Comuni, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consiglieri Comunali e documentate esperienza e competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche e private.
4. - Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore all'unità.
5. - Il Comune può, con un atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società per azioni, di cui può restare azionista unico per un periodo comunque non superiore a due anni.
Articolo 51
Istituzioni
1. - L'istituzione è un organismo strumentale del Comune per l'esercizio di determinati servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, costituito dal Consiglio Comunale.
2. - L'istituzione è dotata di autonomia gestionale. Ha capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento delle sue finalità. Ha l'obbligo del pareggio del bilancio che persegue attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. - Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
4. - Per ciascuna Istituzione il Sindaco nomina un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente e da sei membri, di cui almeno due devono essere fruitori del servizio sociale gestito dall'Istituzione o rappresentanti di associazioni o di organizzazioni di volontariato le cui finalità siano coerenti con quelle dell'Istituzione stessa.
5. - Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell'Istituzione provvedendo tra l'altro ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; a formulare programmi ed attività; a determinare criteri, indirizzi e direttive per il funzionamento dell'Istituzione, a nominare nella sua prima riunione il Vicepresidente. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato con motivata richiesta del Sindaco ed ha la stessa durata del Consiglio Comunale.
6. - Il Presidente ed il Direttore amministrativo sono nominati dal Sindaco. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, dispone per l'attuazione delle deliberazioni. Al Direttore compete la gestione dell'Istituzione; in particolare degli uffici e cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del Presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni.
7. - L'Istituzione ha un bilancio proprio. Alle spese ed al funzionamento dell'attività provvede con il fondo di dotazione iniziale, con i contributi stanziati annualmente dal Comune, dalla Provincia e dalla Regione, con i proventi riscossi per servizi ed attività, con le oblazioni volontarie e le liberalità disposte da enti pubblici e privati.
8. - Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'Istituzione.
Articolo 52
Revoca e nomina in surroga degli amministratori delle aziende e delle istituzioni.
1. - Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione delle Aziende e delle Istituzioni e, contemporaneamente, nomina i successori.
2. - Le dimissioni del Presidente dell'Azienda e dell'Istituzione o di oltre metà dei Membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
3. - Per assicurare il migliore rapporto e collegamento tra il Consiglio Comunale ed i suoi rappresentanti, questi sono tenuti ad inviare, una volta all'anno o quando il Sindaco ne faccia richiesta, una relazione sull'attività svolta.
4. - Gli amministratori di cui al I comma potranno, altresì, essere convocati dalla commissione consiliare competente, o ascoltati su loro richiesta, per riferire in merito all'attività dell'azienda, ente e/o istituzione nella quale operano.
Articolo 53
Società per azioni o a responsabilità limitata
1. - Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. - Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. - L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. - Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. - I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
6. - Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7. - Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società.
Articolo 54
Gestione associata dei servizi e delle funzioni
1. - Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana, il circondario e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITA'
Articolo 55
Ordinamento
1. - L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. - Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. - Il Comune - in conformità alle leggi vigenti in materia - è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Articolo 56
Attività finanziaria del comune
1. - La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
2. - I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. - Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
4. - La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n.212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel responsabile di uffici e servizi competente per materia.
Articolo 57
Contabilità comunale: il bilancio
1. - L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissato, al regolamento di contabilità.
2. - La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. - Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge, devono essere reDATI in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
1. - Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto.
Articolo 58
Contabilità comunale: il conto consuntivo
1. - I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. - Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge.
3. - La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori ed il rendiconto della gestione economale e degli agenti contabili.
Articolo 59
Attività contrattuale
1. - Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti. Al fine di normare l'attività contrattuale il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento.
2. - La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile di procedimento di spesa che deve indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) I'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
3. - In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti, interviene il responsabile di uffici e servizi del settore funzionale competente per materia.
4. - Il Segretario Generale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1 e, sulle direttive date dal Sindaco, tutti quelli in cui il Comune è pa