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DOMANDA DI RESIDENZA - CITTADINI EXTRACOMUNITARI
| DOVE RIVOLGERSI:
- Anagrafe - C.so Martiri Liberta', 33 - 1° piano - Sportello 4 - Tel. 011/921.81.14
| ORARIO SPORTELLI:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,15 alle ore 12,45 (mercoledì mattina chiuso)
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sabato dalle ore 9,00 alle ore 11,45
- lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,45
| PER OTTENERE LA RESIDENZA
- Occorre esibire il passaporto e un regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
- Nel caso il permesso di soggiorno sia scaduto e sia in corso il rinnovo, occorre la ricevuta della domanda di rinnovo (datata entro 60 giorni dalla scadenza del permesso) e la fotocopia del permesso scaduto.
- La residenza viene data se si dimostra di abitare già in Ciriè.
- Per dimostrare lo stato di "coniugato" occorre presentare il certificato di matrimonio.
- Per dimostrare lo stato di "figlio" occorre presentare il certificato di nascita con paternità e maternità.
- I certificati di nascita e di matrimonio devono essere in lingua originale, muniti di timbro di legalizzazione (o apostille, per i Paesi aderenti alla Convenzione de L'Aja), e accompagnati da regolare traduzione in lingua italiana.
- E' indispensabile dimostrare lo stato di "coniugato" o "figlio" ai fini del successivo rilascio dello stato di famiglia "uso assegni familiari".
| PER CONSERVARE LA RESIDENZA
- Quando scade il permesso di soggiorno e si ottiene il rilascio di un nuovo permesso, vi è l'obbligo entro 60 giorni di presentarsi all'Anagrafe del Comune.
- Qui va esibito il nuovo permesso di soggiorno e va firmata una dichiarazione apposita (dichiarazione di dimora abituale).
Questo obbligo è particolarmente importante: se vi si provvede entro un anno dalla scadenza del vecchio permesso di soggiorno, l'Anagrafe spedisce a casa una comunicazione. In mancanza di risposta, il cittadino extra-comunitario viene cancellato dall'Anagrafe.
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